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Sez. 3, Sentenza n. 5480 del 08/09/1986 (Rv. 448009 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448009-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe è inammissibile (ai sensi dell'art. 366, n. 4 cod. proc. civ.) ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate dalla tariffa professionale. (Conf 1812/71, mass n 352329; (Conf 1476/70, mass n 347316).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)