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Sez. L, Sentenza n. 1077 del 09/02/1985 (Rv. 439211 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE NEL RICORSO DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DEPOSITO DEGLI STESSI IN CANCELLERIA - SUCCESSIVA PRODUZIONE DI ALTRI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - TARDIVITÀ DELL'ESIBIZIONE O DEL DEPOSITO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439211-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE NEL RICORSO DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DEPOSITO DEGLI STESSI IN CANCELLERIA - SUCCESSIVA PRODUZIONE DI ALTRI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - TARDIVITÀ DELL'ESIBIZIONE O DEL DEPOSITO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Nel nuovo rito del lavoro, la disciplina stabilita dagli artt. 414 n. 5 e 415, primo comma, cod. proc. civ., per la quale l'attore è tenuto ad indicare nel ricorso i documenti che intende produrre e a depositarli in cancelleria insieme con l'atto introduttivo predetto, non preclude al ricorrente la successiva produzione di ulteriori documenti, ove questa si renda necessaria a seguito della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e delle nuove questioni introdotte dalla medesima. In ogni caso, la tardività dell'esibizione o del deposito dei documenti ad opera dell'attore o del convenuto, essendo i relativi termini stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti, può essere eccepita nell'udienza di discussione, ma non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (V 2192/83, mass n 427045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)