Sez. L, Sentenza n. 604 del 20/01/2000 (Rv. 532987 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Elementi differenziali rispetto alle semplici eccezioni - Allegazione da parte del convenuto di un fatto impeditivo del diritto dell'attore - Riconvenzionale - Non configurabilità - Conseguenze procedurali nel rito del lavoro - Fattispecie relativa a domanda di accertamento di un unico rapporto a tempo indeterminato in caso di stipula di più contratti a termine e deduzione da parte del datore di lavoro della ciclicità e non unicità del rapporto.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
In relazione alla domanda proposta da un lavoratore che, deducendo di aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro in esecuzione di vari contratti a termine, abbia chiesto - ai sensi della legge n. 230 del 1962 - la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima assunzione, la deduzione del datore di lavoro - formulata in via subordinata per la prima volta all'udienza di discussione dinanzi al pretore -, secondo cui il rapporto lavorativo non era comunque unico ma ciclico, non integra una domanda riconvenzionale di accertamento di un fatto diverso da quello che costituiva oggetto del giudizio, ma la semplice eccezione di un fatto impeditivo del diritto rivendicato dall'attore (al riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato e unico), conoscibile e valutabile dal giudice "ex officio" in quanto risultante dalle allegazioni delle parti, ancorché non tempestivamente rilevato dal convenuto nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)