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Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000 (Rv. 541379 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Domanda ed eccezione riconvenzionale - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541379-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro - domanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale; integra invece un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda (nella specie il convenuto non aveva chiesto il solo rigetto delle pretese avversarie ma anche l'accertamento della caducazione o risoluzione del contratto "inter partes" per fatti a sè non imputabili e la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la decadenza dell'appellante dalle domande riconvenzionali proposte in primo grado per inosservanza dell'art. 418 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)