Sez. 3, Sentenza n. 5707 del 23/03/2004 (Rv. 571387 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - Procedimento camerale - Difensori - Facoltà di audizione - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e nel relativo procedimento, previsto ai sensi dell'art. 391 bis e 375 cod. proc. civ., gli avvocati delle parti non hanno la facoltà di essere sentiti se compaiono, in quanto l'ultimo comma dell'art. 375 limita questa facoltà ai soli casi di cui ai numeri 1, 4 e 5, primo comma ed al secondo comma dello stesso articolo, non estendendola a tutti i casi di procedimento camerale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)