Sez. 3, Sentenza n. 11963 del 08/06/2005 (Rv. 582512 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procedimento camerale - Difensori - Facoltà di audizione - Sussistenza - Fondamento - Assimilabilità della revocazione alle ipotesi ammissive dell'audizione - Assimilabilità anche agli effetti della forma della decisione sulla revocazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
In tema di procedimento di revocazione delle sentenze della S.C., deve ritenersi che gli avvocati delle parti hanno la facoltà di essere sentiti se compaiono, in quanto l'art. 391-bis cod. proc. civ., mentre fissa direttamente la forma della decisione in camera di consiglio, in ordine al "modus procedendi" prima della decisione rinvia all'art. 375 cod. proc. civ. e tale rinvio - poiché, allorquando una norma rinvia ad un'altra che, come l'art. 375, contiene una disciplina composita e diversa in relazione ad una serie di fattispecie, l'interprete deve necessariamente ricercare all'interno di essa quella cui la fattispecie oggetto della norma dispositiva del rinvio si avvicina e non può, invece, negare efficacia "in parte qua" al rinvio, per il fatto che il legislatore non abbia espressamente indicato a quale parte della disciplina abbia inteso fare riferimento - comporta l'assimilabilità per omologia della revocazione, quale ipotesi in cui la forma camerale della decisione è prevista dalla legge e non disposta dalla Corte di cassazione (come, invece, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 375), a quelle ipotesi per le quali il quarto comma dell'art. 375 prevede l'audizione (cioè a quelle di cui ai nn. 1, 4 e 5), tutte caratterizzate, come la revocazione, dall'interesse alla discussione (a differenza dell'ipotesi di cui al primo comma n. 1, che inerisce a provvedimento interlocutorio, e di quella del primo comma n. 2, che inerisce alla rinuncia). Siffatta interpretazione: a) è altresì rafforzata dalla circostanza che al momento dell'introduzione dell'art. 391-bis l'art. 375 cod. proc. civ. non prevedeva ancora l'audizione in taluni casi dei difensori comparsi, onde il silenzio del legislatore nel disporre il rinvio è ancora più non significativo; b) è suggerita dal rispetto del principio di eguaglianza, in ragione della cennata omologia; c) non comporta, tuttavia, che l'omologia con le indicate ipotesi giustifichi la pronuncia sulla revocazione con ordinanza quando essa riguardi una sentenza (e non un'ordinanza della Corte), atteso che la forma della sentenza per la decisione discende dalla circostanza che la revocazione è impugnazione con fase rescindente e rescissoria, il che impone di "parametrare" la forma della decisione su quella del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)