Sez. L, Ordinanza n. 16774 del 21/07/2006 (Rv. 591837 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Mancata presentazione di memorie da parte dei difensori delle parti - Preclusione del diritto alla discussione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Nel procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 375 cod. proc. civ. le parti, rappresentate dai rispettivi difensori, se comparse, possono essere sentite anche se non hanno presentato memorie, risultando ciò conforme al disposto del quarto comma della citata norma, il quale consente il deposito di memorie e la celebrazione della discussione congiuntamente o anche alternativamente, ossia senza che la mancanza di memorie precluda la discussione, in tal senso dovendosi sciogliere ogni dubbio interpretativo sulla base dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 4, Costituzione art. 24 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)