Sez. 1, Sentenza n. 1014 del 27/01/1995 (Rv. 490053 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Occupazione legittima - Indennità - Determinazione con il criterio degli interessi legali sulla indennità di espropriazione - Pronuncia sulla indennità di espropriazione - Annullamento - Conseguenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Qualora l'indennità per il periodo di occupazione legittima sia stata determinata dalla Corte d'Appello, in esito al giudizio di opposizione alla stima, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, l'annullamento della pronuncia inerente a tale seconda indennità, in ragione della sopravvenienza in sede di legittimità delle regole di cui all'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (inserito con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359), si estende necessariamente alla statuizione inerente a detta indennità di occupazione, in quanto implica il venir meno del parametro sulla cui base è stata liquidata, nonché del presupposto logico della liquidazione stessa (presumibile rispondenza di detti interessi all'entità dei frutti perduti durante l'occupazione).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1922 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)