Sez. 1, Sentenza n. 1660 del 12/11/1981 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152145 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLE FONTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLE FONTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di motivazione del mandato o ordine di cattura, se non può ritenersi adempiuto con il semplice richiamo alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, non richiede, tuttavia, l'indicazione minuta di tutti gli elementi di prova acquisiti, essendo sufficiente una loro indicazione generica, per categorie di appartenenza, riservandosi all'ulteriore corso del rapporto processuale la contestazione completa dell'accusa e delle sue fonti di prova. (V mass n 146901; (V mass n 144081; (Conf mass n 148052; (Conf mass n 148048; (Conf mass n 147802; (Conf mass n 147072).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)