Sez. U, Sentenza n. 17 del 04/01/2007 (Rv. 594875 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine di decadenza di un anno ex art. 59 del d. P.R. n. 916 del 1959 - Inapplicabilità in caso di pendenza del procedimento penale nei confronti del magistrato - Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - secondo il quale l'azione disciplinare nei confronti del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il P.G. hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare - si riferisce solo all'ipotesi di procedimento disciplinare non ricollegabile ad un procedimento penale, in corso od esaurito; ove invece sia iniziato un procedimento penale nei confronti del magistrato (ai sensi della disciplina dettata dal codice di procedura penale del 1930, al quale il d.P.R. n. 916 del 1958 opera un rinvio recettizio), trova applicazione l'art. 29 del R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in base al quale l'esercizio dell'azione disciplinare è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alle differenti scansioni del procedimento penale, e, quindi, alla pronuncia di condanna o di proscioglimento (nonché, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, di decreto di archiviazione emesso in relazione a reati attribuiti al magistrato nei cui confronti sia stata formulata una precisa contestazione), la quale costituisce autonoma base per l'iniziativa disciplinare, obbligatoria o discrezionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, ritenendo non intervenuta la decadenza, in quanto nel momento in cui il P.G. esercitava l'azione disciplinare era già iniziato a carico dell'incolpato il procedimento penale ai sensi dell'art. 78 dell'abrogato cod.proc.pen., avendo questi già ricevuto un dettagliato invito a comparire quale persona sottoposta ad indagini).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)