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Sez. U, Sentenza n. 17903 del 03/08/2009 (Rv. 612417 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento iniziato prima del 19 giugno 2006 - Sospensione in attesa della definizione del processo penale - Pronuncia della sentenza penale - Successiva riformulazione dei capi d'incolpazione in sede disciplinare - Esercizio di una nuova e diversa azione disciplinare - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 109/2006 - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612417-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 32-bis, comma primo, del d.lgs. n. 109/2006, deve ritenersi la persistente unicità dello stesso procedimento disciplinare promosso in base alla normativa anteriormente in vigore, quando, a seguito della pronuncia di una sentenza penale (di assoluzione o di condanna), i fatti oggetto del processo penale, già contestati anche in sede disciplinare, vengano ivi riformulati sia mediante la riduzione degli addebiti, sia mediante la valorizzazione di aspetti intrinseci alla vicenda oggetto dell'imputazione in sede penale, fermo restando in ogni caso che le semplici modificazioni dell'atto di incolpazione non determinano l'instaurarsi di un nuovo e diverso procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui il procedimento disciplinare, già promosso ai sensi del previgente rito in ordine alla violazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. n. 511/1946, era stato sospeso in attesa della definizione del processo penale ed in seguito riavviato con la conseguente riformulazione dei capi d'incolpazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis com. 1, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)