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Sez. 3, Sentenza n. 8260 del 23/07/1991 (Rv. 473297 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Retratto agrario - Condizioni soggettive ed oggettive - Sussistenza - Momento determinante - Sopravvenienza delle condizioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473297-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

Le condizioni (della prelazione e) del riscatto devono essere riscontrate con riferimento sia al momento in cui nasce il relativo diritto, cioè al momento dell'avvenuta alienazione del fondo in violazione del diritto di prelazione, sia al momento in cui lo stesso diritto è esercitato, coincidente con la dichiarazione comunicata all'acquirente, senza che dette condizioni, quale quella della destinazione agricola del fondo - sia impressa dalla pubblica amministrazione attraverso le proprie deliberazioni sia risultante dall'annullamento di strumenti urbanistici ostativi - possano spiegare alcuna rilevanza quando, mancando all'indicato momento, sopravvengano dopo il concreto esercizio del diritto di riscatto e siano sussistenti al momento della decisione del giudizio in cui il retratto è ancora in discussione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)