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Sez. 3, Sentenza n. 4739 del 22/05/1996 (Rv. 497741 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Retratto agrario - Condizioni soggettive e oggettive - Perdita delle condizioni oggettive dopo la stipulazione del contratto preliminare e prima del contratto definitivo di compravendita del fondo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497741-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Le condizioni soggettive e oggettive, che legittimano l'avente diritto (che non abbia potuto esercitare la prelazione agraria per la mancata notificazione da parte del proprietario della proposta di alienazione) a riscattare il fondo dall'acquirente, devono esistere, sia nel momento in cui nasce "ex lege" il diritto di retratto (che coincide con l'alienazione e non con la stipulazione del contratto preliminare tra proprietario e terzo retrattato), che al momento della ricezione da parte di quest'ultimo della dichiarazione di riscatto, con la conseguenza che, se esse vengono meno prima o nell'intervallo di tempo tra questi due momenti, non si perfeziona la vicenda traslativa per la carenza dei requisiti del diritto potestativo di riscatto (nel caso di specie la domanda era stata rigettata, perché era avvenuto un mutamento di destinazione del terreno da agricolo a industriale per una modifica del piano regolatore intervenuta prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita, con sentenza di merito confermata nel giudizio di cassazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)