Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010 (Rv. 613916 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Decisioni sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune - Efficacia diretta nell'ordinamento interno - Sussistenza - Sospensione della misura in attesa della decisione - Conseguenze - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
L'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, prevista dall'art. 93 (ora 88) del Trattato CEE, si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla decisione della Commissione CE, confermata dalla sentenza della Corte europea di Giustizia dell'8 maggio 2003, che aveva qualificato come aiuto di Stato la convenzione fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava ad un suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa 16, 7 mld. di lire).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)