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Sez. 2, Sentenza n. 1095 del 25/02/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 215698 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Provvedimento di liquidazione dei compensi al difensore - Ricorribilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215698-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Poiché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nonché di liquidazione dei compensi professionali è esperibile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, dovendosi ritenere che le ordinanze in questione, emesse all'esito della procedura disciplinata dall'art. 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, abbiano natura decisoria dal momento che risolvono con carattere di definitività una controversia relativa ad un diritto soggettivo, i motivi di impugnazione proponibili sono limitati alla violazione di legge, rimanendo esclusa, pertanto, la deducibilità del vizio della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale il difensore officiato per il patrocinio a spese dello Stato aveva dedotto che il giudice di merito non avesse congruamente esposto le ragioni per cui la parcella era stata liquidata nei minimi tariffari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)