Sez. L, Sentenza n. 14414 del 08/10/2002 (Rv. 557806 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Licenziamento impugnato in relazione a inottemperanza a norma di legge - Formazione del giudicato sulla legittimità del licenziamento - Successiva impugnazione del licenziamento per violazione di disposizioni contrattuali - Preclusione - Sussistenza - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Il giudicato formatosi sulla legittimità di un licenziamento impugnato per la sussistenza di disposizioni di legge attribuenti al lavoratore il diritto di restare in servizio indipendentemente dalla qualifica rivestita, preclude la successiva azione diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento in relazione a disposizioni collettive riguardanti il personale con qualifica dirigenziale, atteso che il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico - giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti, ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico - giuridico della pronuncia; pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e "petitum" dovendo peraltro rilevarsi che la causa "petendi" non va confusa con le singole ragioni, di fatto o di diritto, fatta valere dalle parti nei due giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)