Sez. 1, Sentenza n. 5195 del 21/02/1985 Ud. (dep. 27/05/1985) Rv. 169438 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ADEGUATEZZA E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
In tema di apprezzamento delle prove il giudice di merito può attribuire valore alla chiamata di correo, senza che siano necessari gli elementi di riscontro, quando l'analisi, condotta con risultato positivo circa l'attendibilità e la credibilità, non sia in contrasto con altri elementi accertati e sempre che assuma una spiegazione accettabile sul piano logico e psicologico. (V mass n 160691; (V mass n 164523).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)