diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 39119 del 06/07/2023 Ud. (dep. 26/09/2023) Rv. 285112 - 01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio qualora si proceda per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. - Nullità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285112-01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE

Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. la decisione della corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 28/04/2016 num. 57 art. 1, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)