Sez. 1, Sentenza n. 2913 del 03/12/2025 Cc. (dep. 23/01/2026) Rv. 289304-01
GIUDICE - CAPACITA' | Giudice onorario - Trattazione di incidente di esecuzione relativo a reato diverso da quelli indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
GIUDICE - CAPACITA'
In tema di capacità del giudice, la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento relativo a reati diversi da quelli di cui all'art. 550 cod. proc. pen. non è causa di nullità, in quanto l'art. 30, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che esclude la possibilità di assegnare ai giudici onorari questa ed altre tipologie di procedimenti - senza, peraltro, prevedere alcuna distinzione tra la fase di cognizione e quella di esecuzione - introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscere "in executivis" la continuazione tra più reati, fra i quali quello di cui all'art. 624-bis, commi primo e terzo, cod. pen., non incluso nel catalogo di cui all'art. 550 cod. proc. pen.).
Legge 15/04/2025 num. 51 art. 1 com. 1 lett. E), Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/04/2025 num. 15 art. 1 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)