Sez. 3 - , Sentenza n. 9076 del 21/01/2020 Cc. (dep. 06/03/2020) Rv. 279942 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio del riesame - Nullità - Ragioni.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE
Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, come previsto dall'art. 30, comma 7, del d.lgs. citato, nei procedimenti di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. il predetto divieto non si applica se la notizia di reato è stata acquisita prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)