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Sez. 1, Sentenza n. 273 del 27/01/1968 (Rv. 331185 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE- IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - CONFIGURABILITA DI ERROR IN PROCEDENDO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331185-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE- IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - CONFIGURABILITA DI ERROR IN PROCEDENDO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La legittimazione ad causam, attiva o passiva, si configura come astratta condizione dell'Azione, ossia come mera possibilita di ottenere una pronunzia, e si differenzia dalla titolarita, attiva o passiva, del rapporto sostanziale, che e concreta titolarita sostanziale del diritto. La prima puo dar luogo ad un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di Cassazione e giudice anche del fatto la seconda concerne, invece, il merito. (nella specie, e stato ritenuto che, poiche oggetto della controversia era l'accertamento dell'Obbligo del convenuto di pagare la somma richiestagli, l'apprezzamento dei giudici di merito si sottraeva al Sindacato di legittimita). (V. Sentenza n.2630-66, massima n.325053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)