Sez. U, Sentenza n. 9 del 19/01/2001 (Rv. 543344 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposte erariali di consumo e relative addizionali - Riscossione - Ruolo - Opposizione nella vigenza dell'art. 11 del D.L. n. 151/91- Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di contenzioso tributario, nel vigore dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 202, l'opposizione avverso il ruolo emesso per la riscossione dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, e, quindi, anche delle imposte erariali di consumo e delle relative addizionali, deve essere proposta dinanzi alle Commissioni Tributarie e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11, Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)