Sez. U, Sentenza n. 13833 del 28/06/2005 (Rv. 584087 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta di fabbricazione - Riscossione - Ruolo ed avviso di mora - Opposizione - Giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, del d.l. n. 151 del 1991 - Sussistenza - Fondamento - Estensione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Ai sensi dell'art. 11, comma quinto, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202), l'opposizione avverso il ruolo e l'avviso di mora, emessi per la riscossione dei tributi elencati nell'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nei quali è compresa l'imposta di fabbricazione, deve essere proposta dinanzi alle commissioni tributarie e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, non assumendo rilievo, in contrario, che detta imposta non fosse inclusa tra i tributi tassativamente indicati nel testo originario (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Inoltre, in considerazione dell'evoluzione legislativa nel senso della progressiva estensione della giurisdizione tributaria all'intera materia impositiva (art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostitutivo del citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992), deve ritenersi che non può essere consentito al contribuente di sottrarsi alla giurisdizione delle commissioni tributarie - in favore di quella del giudice ordinario -, anticipando il momento fissato per l'accesso alla tutela in tale sede (nella fattispecie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia in ordine alla opposizione proposta avverso un "avviso di pagamento" dell'imposta suddetta, sostanzialmente equiparandolo al ruolo, sia in ordine alla domanda, di poco anteriore, con la quale la società contribuente aveva richiesto la declaratoria di non debenza della somma poi oggetto dell'avviso di pagamento).
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11, Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)