Sez. U, Sentenza n. 126 del 12/04/2000 (Rv. 535593 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta di fabbricazione - Riscossione - Ruolo relativo - Opposizione al ruolo nel vigore dell'art. 11 D.L. n. 151 del 1991 - Commissione tributaria - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di contenzioso tributario, e nel vigore dell'art. 11 D.L. n. 151 del 1991 convertito in legge n. 202 del 1991, l'opposizione avverso il ruolo emesso per il pagamento di imposte di fabbricazione deve essere proposta dinanzi alla commissione tributaria e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che il citato art. 11 D.L. n. 151 cit. demanda alle commissioni tributarie il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988, senza peraltro distinguere tra i diversi tributi indicati nel suddetto art. 67, dovendosi perciò ritenere che il legislatore abbia voluto estendere la giurisdizione delle commissioni tributarie anche a quelle imposte per le quali è prevista la formazione del ruolo, e perciò l'impugnativa di questo alla predetta commissione, anche quando dette imposte non risultino contemplate nell'art. 1 d.P.R. n. 636 del 1972.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)