diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 714 del 15/10/1999 (Rv. 530647 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Diritti doganali - Riscossione - Ruolo relativo - Opposizione nel vigore dell'art. 11, quinto comma, del D.L. n. 151 del 1991 - Commissioni tributarie - Devoluzione.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530647-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di contenzioso tributario, nel vigore dell'art. 11, quinto comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202, l'opposizione avverso il ruolo, emesso per il pagamento di diritti doganali, deve essere proposta di fronte alle commissioni tributarie e non di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che il tenore della norma citata, letta in combinato disposto con i precetti di cui all'art. 67, primo e secondo comma (lett.a) del d.P.R. n. 43 del 1988, impone di affermare che il ricorso contro il ruolo per la riscossione dei diritti doganali e di ogni altro diritto accessorio, la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, deve essere proposto dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11, Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)