diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7683 del 06/09/1994 (Rv. 487852 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezione di prescrizione - Mancata espressa riproposizione nelle conclusioni definitive - Rinuncia tacita - Configurabilita - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487852-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La mancata espressa riproposizione, nelle conclusioni definitive, dell'eccezione di prescrizione e la proposizione di una domanda riconvenzionale nel merito non costituiscono elementi sufficienti a far presumere la rinuncia tacita all'eccezione di prescrizione, che è ravvisabile soltanto in presenza di una condotta processuale del debitore - la cui valutazione complessiva è riservata al giudice di merito - assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)