Sez. 3, Sentenza n. 6036 del 15/10/1986 (Rv. 448366 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DELLA DISCUSSIONE NEL MERITO SULLE PRETESE AVANZATE DALLA CONTROPARTE - RINUNZIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE GIÀ MATURATA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DELLA DISCUSSIONE NEL MERITO SULLE PRETESE AVANZATE DALLA CONTROPARTE - RINUNZIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE GIÀ MATURATA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Gli estremi della rinuncia tacita alla prescrizione già maturata possono ravvisarsi soltanto in un comportamento del debitore che sia del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità di una diversa interpretazione. Pertanto, detta rinuncia non può configurarsi nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzate dalla controparte, giacché il debitore può avere interesse, in un primo tempo, a contestare la sussistenza della obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione. (V 4564/82, mass n 422533; (V 4553/80, mass n 408393).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)