Sez. 2, Sentenza n. 5217 del 10/09/1980 (Rv. 409044 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO DELLE SPESE GIUDIZIALI CONTENUTE IN UNA SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE IN ORDINE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO DELLE SPESE GIUDIZIALI CONTENUTE IN UNA SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE IN ORDINE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA - AMMISSIBILITA.*
Il provvedimento di ammissione di un credito, senza riserve, allo stato passivo ha una forza preclusiva interna, intrafallimentare nei limiti oggettivi del provvedimento stesso, mentre rimane fuori dall'area coperta dalla preclusione quanto non ha formato oggetto di decisione da parte del giudice delegato. Pertanto, ove siano state ammesse al passivo le spese giudiziali contenute in una sentenza di appello, di per se esecutiva, e ammissibile il ricorso per Cassazione in ordine al merito della controversia completamente estraneo al decisum in Sede di ammissione del credito insinuato. (V 1333/76, mass n 380016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)