Sez. 2, Sentenza n. 5342 del 15/10/1982 (Rv. 423131 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - DEL PROGETTISTA DEI LAVORI - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - DEL PROGETTISTA DEI LAVORI - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Nonostante la diversità dei contratti che ne costituiscono la fonte, la responsabilità dell'appaltatore e quella del progettista dei lavori ben possono concorrere alla produzione del danno quando questo sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione dell'opera, con la conseguenza che, in tale ipotesi, progettista ed appaltatore sono tenuti, ciascuno, a risarcire il committente, il quale può rivolgersi singolarmente all'uno o all'altro o simultaneamente ad entrambi, salvo il regresso, nei rapporti interni, fra i suddetti coobbligati. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del progettista, addotta dall'appaltatore per l'Azione di rivalsa, senza accertare se ed in quale misura le deficienze dell'opera, di cui l'appaltatore era stato riconosciuto responsabile nei confronti del committente, dipendessero da eventuali carenze del progetto). (V 4356/80, mass n 408224; (V 2061/77, mass n 385778; (V 3557/72, mass n 361522).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)