Sez. 2, Sentenza n. 2676 del 28/04/1984 (Rv. 434704 - 01)
APPALTO (CONTRATTO)DI- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1669 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ANCHE NEI RIGUARDI DEL PROGETTISTA - NATURA DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ - EXTRACONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*
APPALTO (CONTRATTO)DI- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1669 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ANCHE NEI RIGUARDI DEL PROGETTISTA - NATURA DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ - EXTRACONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*
In tema di rovina di edificio, la disciplina ex art. 1669 cod. civ., si applica non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche nei riguardi del progettista e la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso fra le parti per assumere la configurazione propria della responsabilità per fatto illecito. Infatti, la responsabilità dell'appaltatore, come anche quella del progettista - pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura - possono concorrere entrambe nella produzione del danno, quando questo sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione dell'opera, con la conseguenza che progettista ed appaltatore sono tenuti ciascuno a risarcire integralmente il committente, nei limiti di prescrizione dettati dalla riferita norma e non di quelli eventuali dei rapporti contrattuali intercorsi con le parti o tra di loro. (V 5342/82, mass n 423131; (V 4356/80, mass n 408224; (V 2061/77, mass n 385778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)