Sez. 2, Sentenza n. 3557 del 11/12/1972 (Rv. 361522 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - PROGETTISTA - SOLIDARIETA - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA CONCORRENTE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - PROGETTISTA - SOLIDARIETA - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA CONCORRENTE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Le responsabilita dell'appaltatore e del progettista dei lavori non sono solidali (a meno che non venga provata la commissione di un fatto illecito da parte di entrambi) perche la solidarieta presuppone che il fatto giuridico da cui deriva il debito sia unico per entrambi, mentre la responsabilita del progettista e dell'appaltatore discendono da due diversi contratti, rispettivamente di prestazione d'opera e di appalto; tuttavia entrambe le responsabilita possono concorrere nella produzione del danno quando questa sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione dell'opera, con la conseguenza che progettista ed appaltatore saranno tenuti ciascuno a risarcire integralmente il committente, il quale puo rivolgersi all'uno o all'altro o simultaneamente ad entrambi, salvo il regresso nei rapporti interni fra i suddetti coobbligati. (V 2887'68, mass n 335600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)