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Sez. 3, Sentenza n. 2576 del 18/04/1985 (Rv. 440384 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440384-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di risoluzione di un rapporto agrario, la gravità dello inadempimento del coltivatore - prevista dall'art. 4 lett. A) del d.l.lgt. 5 aprile 1945 n. 157 - deve essere commisurata non alla entità del danno, che può mancare, bensì alla Rilevanza della violazione del contratto, con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto nonché allo interesse della parte. Conseguentemente è grave l'inadempimento che sconvolge l'intera economica del contratto e determina un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto, così da dimostrare, in modo certo ed univoco, l'irreversibile Mancanza di fedeltà dello affittuario agli obblighi pattiziamente assunti, come nel caso di arbitraria radicale trasformazione della destinazione economica del fondo. (V 4714/84, mass n 436611; (V 3575/83, mass n 428463; (V 110/83, mass n 424905).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)