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Sez. 1, Sentenza n. 2803 del 28/03/1997 (Rv. 503390 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Impresa - Sede legale - Antecedente trasferimento della stessa, non seguito dal trasferimento dell'attività amministrativa e direttiva, e dalla prosecuzione dell'attività - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503390-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Nel caso in cui il trasferimento della sede legale dell'impresa, ancorché precedente alla dichiarazione di fallimento, non sia stato seguito da quello del centro dell'attività amministrativa e direttiva e dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa, deve escludersi lo spostamento di competenza per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 9 della legge fall., dal tribunale della sede originaria a quello della nuova sede legale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9, Cod. Civ. art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)