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Sez. 1, Sentenza n. 13098 del 22/12/1995 (Rv. 495198 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società - Sede legale - Trasferimento della sede legale non seguito dal trasferimento dell'attività amministrativa e direttiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495198-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento appartiene al Tribunale del luogo in cui si trova effettivamente la sede principale dell'impresa. Tale luogo, che si identifica con quello nel quale l'imprenditore svolge prevalentemente la sua attività amministrativa e direttiva, si presume coincidente con quello della sede legale, fino a che non risulti dimostrato il contrario. Ne consegue che nel caso in cui il trasferimento della sede legale dell'impresa sia stato immediatamente precedente o successivo all'istanza di fallimento o non sia stato seguito da quello del centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa e dalla prosecuzione dell'attività di questa deve escludersi lo spostamento di competenza per la dichiarazione di fallimento dal tribunale della sede originaria a quello della nuova sede legale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)