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Sez. 1, Sentenza n. 15474 del 06/12/2001 (Rv. 550930 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Presunzione coincidenza sede legale e sede effettiva - Operatività - In caso di trasferimento della sede legale - In epoca in cui si è manifestata la crisi dell'impresa - Spostamento della competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550930-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento, la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa opera, in caso di trasferimento, relativamente alla sede precedente e non a quella successiva, quando il trasferimento risulti fittizio e solo formale, perché temporalmente vicino all'epoca in cui si è già manifestata la crisi economica dell'impresa, a meno che non risulti provato il trasferimento anche del centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)