Sez. L, Sentenza n. 3153 del 01/04/1987 (Rv. 452241 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO COLLETTIVO IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLE NULLITÀ AGGIUNTIVE SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO COLLETTIVO IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLE NULLITÀ AGGIUNTIVE SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE.*
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso la computabilità, ai fini della Determinazione della retribuzione per le mensilità aggiuntive, del compenso per lavoro notturno a turni avvicendati, trascurando in particolare di considerare se il riferimento, da parte degli artt. 30 e 31 del contratto collettivo 9 luglio 1975 ed ai fini anzidetti, alla "retribuzione globale mensile" non implicasse - tenuto anche conto della maggiore ampiezza di tale espressione rispetto alla nozione di "retribuzione mensile" adoperata dall'art. 8 dello stesso contratto - l'adozione, quanto al computo del compenso per le dette mensilità aggiuntive, del principio di onnicomprensività della retribuzione). (Conf 2979/86, mass n 445984; (Conf 7078/82, mass n 424751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 09/07/1975 num. 8, Contr. Coll. 09/07/1975 num. 30, Contr. Coll. 09/07/1975 num. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)