Sez. 6, Sentenza n. 29660 del 10/04/2018 Ud. (dep. 02/07/2018) Rv. 273443 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Mutamento della composizione del collegio giudicante - Esame di chi ha già reso dichiarazioni - Richiesta delle parti - Apprezzamento discrezionale del giudice - Sussistenza.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
Il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni, previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiesto dalle parti in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, è condizionato dall'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale disciplina non è in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze del 9 luglio 2002, P.K. c. Finlandia, e del 9 marzo 2004, Pitkanen c. Finlandia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)