Sez. 6 - , Sentenza n. 3609 del 03/10/2018 Ud. (dep. 24/01/2019) Rv. 275880 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Disciplina di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen. - Applicabilità a reati diversi da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Possibilità - Condizioni - Ragioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
La regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art.51 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.190-bis cod.proc.pen. fa riferimento al procedimento e non ai singoli reati in esso trattati e che, inoltre, l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)