diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7936 del 18/04/2005 (Rv. 580619 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie riguardante l'interpretazione delle norme riguardanti l'inquadramento professionale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580619-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Pertanto, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione logica e coerente, aveva individuato nel D.M. 14 maggio 1985, n. 1085 e nelle declaratorie di carattere generale successive (CCCL 1987/1989), le norme applicabili per l'inquadramento del personale ferroviario nel periodo controverso, riferendo puntualmente le previsioni che descrivono le mansioni del capo stazione sovrintendente (ottava categoria) e del capo settore stazioni (nona categoria) ed aveva ritenuto di dover affermare, dalla comparazione tra le mansioni svolte e quelle previste, che le mansioni espletate dal dipendente, sin dall'aprile 1988, andavano ricondotte alla nona categoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)