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Sez. 5, Sentenza n. 12317 del 24/05/2006 (Rv. 591057 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA | Esenzione dall'IRPEG - Spettanza - In funzione dello svolgimento di determinate attivita - Accertabilità anno per anno.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591057-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA

Le società cooperative agricole non sono escluse dall'IRPEG in assoluto, ossia in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma in funzione della loro attività, accertabile anno per anno, in quanto i loro redditi sono esentati dall'imposta, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che provengano dall'allevamento di animali, effettuato con mangimi prodotti per almeno un quarto su terreni dei soci, ovvero da manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti posti dall'art. 28, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti conferiti dai soci nei limiti di potenzialità dei loro terreni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)