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Sez. 5, Sentenza n. 14774 del 22/11/2001 (Rv. 550499 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Società cooperative agricole a responsabilità limitata - Irpeg - Esenzione ex art. 10 d.P.R. n. 601 del 1973 - Portata - Conseguenze - Ritenute operate alle fonte sugli interessi bancari attivi - Regime - Art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550499-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di IRPEG, le società cooperative agricole, in base all'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti esenti dall'IRPEG, non in assoluto, in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma in funzione della loro attività ed a seconda del connesso andamento economico. Ne deriva che l'esenzione dall'IRPEG dev'essere accertata anno per anno, che tale verifica condiziona il regime della ritenuta a titolo di acconto o a titolo d'imposta ex art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel testo introdotto con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 70, sugli interessi attivi dei conti correnti bancari e che è inapplicabile il terzo periodo del quarto comma del citato art. 26, anche nel significato che ne ha dato il legislatore in sede di interpretazione autentica con l'art. 14 della legge 18 dicembre 1999, n. 28. Conseguentemente le ritenute divengono rimborsabili in quei periodi d'imposta in cui il reddito complessivo non supera i limiti posti dall'art. 10 del citato d.P.R. n. 601 del 1973 e dall'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, DPR 28/03/1975 num. 60 art. 3, Legge 18/12/1999 num. 28 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)