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Sez. U, Ordinanza n. 25798 del 10/12/2009 (Rv. 610543 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pronuncia separata sulla giurisdizione o sulla competenza - Previo invito alle parti di precisare le conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Natura meramente ordinatoria del provvedimento emesso - Sussistenza - Pronuncia del giudice di pace sulla giurisdizione in difetto di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità del regolamento preventivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610543-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)