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Sez. 1, Sentenza n. 21433 del 12/10/2007 (Rv. 600659 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI - Diritto alla liquidazione della giusta indennità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600659-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazioni, l'istanza di rideterminazione dell'indennità a seguito di opposizione alla stima può accogliersi anche nel caso di omessa dichiara-zione ICI, non sussistendo alcuna preclusione normativa che, se esistesse, si porrebbe in contrasto con la garanzia di non irrisorietà dell'indennizzo espropriativo di cui all'articolo 42 Costituzione. Mentre l'omissione della dichiarazione ICI (ove dovuta) non neutralizza la funzione correttiva a detta dichiarazione attribuita dall'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992; la quale potrà comunque esplicarsi - come precisato nella sentenza n. 351 del 2000 della Corte costituzionale - conseguenzialmente all'accertamento, in sede fiscale, dell'imposta dovuta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)