Sez. 1, Sentenza n. 24041 del 10/11/2006 (Rv. 593184 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Presupposti - Presentazione della dichiarazione I.C.I. - Omissione - Diniego dell'indennità - Inammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'indennità di espropriazione, pur non dovendo garantire all'espropriato il diritto a un'indennità esattamente commisurata al valore venale del bene, deve essere congrua, seria, adeguata, al fine di rispettare la garanzia economica sancita dall'art. 42, terzo comma, Cost., onde l'omessa presentazione della denuncia ai fini ICI non può comportare il diniego di qualsiasi indennizzo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)