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Sez. 1, Sentenza n. 24509 del 17/11/2006 (Rv. 593191 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 - Rilevabilità "ex offcio" - Esclusione - Ipotesi di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI - Applicabilità della disposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593191-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Con riferimento alla determinazione dell'indennità di espropriazione, non è rilevabile d'ufficio la questione nascente dall'osservanza dell'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992, che è esaminabile ad istanza dell'espropriante, trattandosi di diritto disponibile; inoltre, la mancata presentazione di dichiarazione ICI non può rilevare agli effetti della determinazione, rispondendo la norma al fine di introdurre elementi dissuasivi non già alla totale evasione, bensì alla sola elusione fiscale, propria di chi dichiari valori inferiori al valore venale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)