Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 04/03/1993 (Rv. 481234 - 01)
Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - Annotazioni | Operazione non annotata - Prova della sua esecuzione - Ammissibilità -
Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - Annotazioni
In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dal secondo comma dell'art. 1835 cod. civ. si riferisce alle annotazioni che figurano effettivamente apposte sul libretto senza che ne derivi una presunzione legale assoluta per cui debbano considerarsi compiute soltanto le operazioni annotate. Ne consegue che, secondo i principi generali di prova dei fatti, è sempre ammessa la prova che una operazione (versamento o prelevamento), non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)