Sez. L, Sentenza n. 5910 del 28/11/1985 (Rv. 443080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI-) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PRESUPPOSTI - SCELTA IMPRENDITORIALE RELATIVE A DETTA RIDUZIONE - INSINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - DERIVAZIONE DELLA SOPPRESSIONE DEI POSTI DI LAVORO DAL RIDIMENSIONAMENTO - ONERE PROBATORIO DELL'IMPRENDITORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI-) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PRESUPPOSTI - SCELTA IMPRENDITORIALE RELATIVE A DETTA RIDUZIONE - INSINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - DERIVAZIONE DELLA SOPPRESSIONE DEI POSTI DI LAVORO DAL RIDIMENSIONAMENTO - ONERE PROBATORIO DELL'IMPRENDITORE.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, cui, a norma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non si applicano le norme limitative dei licenziamenti individuali, presuppone il ridimensionamento dell'azienda e la necessità di sopprimere un certo numero di posti di lavoro. La scelta imprenditoriale di ridurre il personale, dando così all'azienda le dimensioni ritenute ottimali, non è sindacabile dal giudice, ma l'imprenditore deve fornire la prova che la soppressione dei posti di lavoro sia conseguenza del ridimensionamento. (V 267/85, mass n 441758; (V 3070/83, mass n 427974).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)