Sez. L, Sentenza n. 4267 del 19/07/1985 (Rv. 441758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA PREVISTA PER IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DALLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLE SCELTE DELL'IMPRENDITORE CIRCA LE DIMENSIONI DELL'IMPRESA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA PREVISTA PER IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DALLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLE SCELTE DELL'IMPRENDITORE CIRCA LE DIMENSIONI DELL'IMPRESA - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale - che integra una fattispecie autonoma di recesso motivato del datore di lavoro, alla quale non è applicabile la disciplina del licenziamento individuale dettata dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - spetta al giudice del merito accertare se sia stato provato un reale ridimensionamento aziendale e se i licenziamenti siano in rapporto di effettiva e diretta dipendenza da tale ridimensionamento, ferma peraltro l'impossibilità di sindacare nel merito le scelte dello imprenditore circa le dimensioni dell'impresa. (V 501/84, mass n 432735; (V 6399/83, mass n 431132; (V 5042/83, mass n 429910; (V 6887/82, mass n 424540).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)