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Sez. L, Sentenza n. 3070 del 04/05/1983 (Rv. 427974 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427974-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - EFFETTI.*

Il licenziamento collettivo, fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale, adeguatamente motivato e portato a conoscenza delle controparti coinvolte dalla soppressione dei posti di lavoro, integra una fattispecie autonoma di recesso motivato del datore di lavoro, alla quale non è applicabile la disciplina del licenziamento individuale dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 né l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sulla reintegrazione del dipendente licenziato. Il Sindacato del giudice su tale licenziamento collettivo, oltre che riguardare la ricorrenza degli indicati presupposti (il cui difetto ne comporterebbe la qualificazione come individuale), nonché le eventuali condizioni di efficacia del recesso, può estendersi al controllo dell'osservanza da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione del dipendente da licenziare (il cui rispetto, ove contestato, il datore di lavoro ha l'Onere di dimostrare), tenendo altresì conto che l'incensurabilità delle scelte tecniche e produttive dello imprenditore trova limite nel caso in cui il singolo licenziamento non risulti collegabile alla ristrutturazione aziendale, bensì diretto ad eliminare un dipendente sgradito o di scarso rendimento. Qualora il comportamento del datore di lavoro non sia conforme a dette regole, il recesso deve ritenersi illecito e fonte di Obbligo risarcitorio. (Conf 6066/80, mass n 409843; (Conf 3252/80, mass n 407043; (Conf 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)