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Sez. 1, Sentenza n. 307 del 20/01/1997 Cc. (dep. 20/02/1997) Rv. 206843 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Ammissione dell'imputato o indagato allo speciale programma di protezione previsto per chi collabora con la giustizia - Diretta ed automatica incidenza sulla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati - Esclusione - Valutazione dell'ammissione unitamente agli altri elementi rilevanti ai fini della eventuale revoca della misura cautelare della custodia in carcere - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206843-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

L'ammissione dell'imputato o dell'indagato allo speciale programma di protezione previsto dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 non comporta in modo automatico la cessazione o la attenuazione delle esigenze cautelari costituite dal concreto pericolo di commissione di nuovi reati, ma costituisce solo una circostanza sopravvenuta, che deve essere valutata dal giudice unitamente agli elementi già acquisiti al fine di verificare se la stessa possa attenuare o far cessare del tutto le esigenze cautelari in precedenza ritenute.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)